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Exodus 21–22

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OR queste sono le leggi giudiciali, le quali tu proporrai loro:Quando tu avrai comperato un servo Ebreo, servati egli sei anni; ma al settimo anno vadasene franco, senza pagar nulla.Se egli è venuto sol col suo corpo, vadasene col suo corpo; se egli avea moglie, vadasene la sua moglie con lui.Se il suo signore gli ha data moglie, la quale gli abbia partoriti figliuoli o figliuole; quella moglie, e i figliuoli di essa, sieno del signore; e vadasene egli col suo corpo.Ma se pure il servo dice: Io amo il mio signore, la mia moglie, e i miei figliuoli; io non me ne voglio andar franco;faccialo il suo signore comparire davanti a’ giudici; poi faccialo appressare all’uscio, o allo stipite della porta, e forigli l’orecchio con una lesina; e servagli colui in perpetuo.E quando alcuno avrà venduta la sua figliuola per serva, non esca ella di casa, come i servi ne escono.Se ella dispiace al suo signore, a cui il padre l’avrà sposata, facciala quello franca; non abbia podestà di venderla a un popolo straniero, dopo averle rotta la fede.E se egli la fa sposare al suo figliuolo, facciale secondo la ragion delle fanciulle.Se egli gliene prende un’altra, non tolgale il nutrimento, nè il vestire, nè la coabitazione.E se egli non le fa queste tre cose, vadasene ella gratuitamente, senza pagar danari alcuni.

Chi avrà percosso un uomo, sì che egli ne muoia, del tutto sia fatto morire.Ma, quant’è a colui che non l’avrà appostato, anzi Iddio glielo avrà fatto scontrar nelle mani, io ti costituirò un luogo, al quale colui rifugga.Ma, quando alcuno per temerità avrà macchinato contro al suo prossimo, per ucciderlo con inganno, trallo fuori, eziandio d’appresso al mio altare, perchè muoia.Chi avrà battuto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire.Parimente, chi avrà rubata una persona, o sia che l’abbia venduta, o che gli sia trovata in mano, del tutto sia fatto morire.Ed anche, chi avrà maledetto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire.E quando alcuni contenderanno insieme, e l’uno avrà percosso l’altro con pietra, o col pugno, onde egli non muoia, ma giaccia in letto;se egli si rileva, e cammina fuori in sul suo bastone, colui che l’avrà percosso sia assolto; sol gli paghi ciò ch’egli è stato a bada, e lo faccia medicare fino a compiuta guarigione.E quando alcuno avrà percosso il suo servo, o la sua serva, con un bastone, sì che gli muoia sotto la mano, facciasene del tutto punizione.Ma se pur campa un giorno, o due, non facciasene punizione; perciocchè è suo danaro.

E quando alcuni, contendendo insieme, avranno percossa una donna gravida, sì che il parto n’esca fuori, ma pur non vi sarà caso di morte; sia colui che l’avrà percossa condannato ad ammenda, secondo che il marito della donna gl’imporrà; e paghila per autorità de’ giudici.Ma, se vi è caso di morte, metti vita per vita;occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piè per piè;arsura per arsura, ferita per ferita, lividore per lividore.E quando alcuno avrà percosso l’occhio del suo servo, o l’occhio della sua serva, e l’avrà guasto; lascilo andar franco per lo suo occhio.Parimente, se ha fatto cadere un dente al suo servo o alla sua serva, lascilo andar franco per lo suo dente.E quando un bue avrà cozzato un uomo o una donna, sì che ne muoia, del tutto sia quel bue lapidato, e non mangisene la carne; e il padrone del bue sia assolto.Ma se il bue per addietro è stato uso di cozzare, e ciò è stato protestato al padron di esso, ed egli non l’ha guardato, e il bue ha ucciso un uomo o una donna, sia il bue lapidato, e anche facciasi morire il padron di esso.Se gli è imposto alcun prezzo di riscatto, paghi il riscatto della sua vita, interamente come gli sarà imposto.Se il bue cozza un figliuolo o una figliuola, facciaglisi secondo questa legge.Se il bue cozza un servo o una serva, paghi il padron del bue trenta sicli di argento al padrone di esso, e sia lapidato il bue.E, se alcuno scuopre una fossa; ovvero, avendo cavata una fossa, non la ricuopre, e vi cade dentro bue od asino;ristorine il danno il padron della fossa, pagandone i danari al padron del bue o dell’asino; e il morto sia suo.E se il bue d’alcuno urta il bue del prossimo di esso, dì che muoia, vendano essi il bue vivo, e partiscanne i danari per metà; partiscano eziandio il morto.Ma, se è notorio che quel bue per addietro fosse uso di cozzare, e il padrone di esso non l’ha guardato, restituisca egli del tutto bue per bue; ma il morto sia suo.

QUANDO alcuno avrà rubato un bue, o una pecora, o una capra, e l’avrà ammazzata o venduta; paghi cinque buoi per quel bue, e quattro pecore, o capre, per quella pecora, o capra.Se il ladro, colto di notte nello sconficcare è percosso, e muore, non vi è omicidio.Se il sole è levato quando sarà colto, vi è omicidio. Il ladro soddisfaccia del tutto; e se non ha da soddisfare, sia venduto per lo suo furto.Se pure il furto gli è trovato in mano, vivo; o bue, o asino, o pecora che sia, restituiscalo al doppio.Se alcuno fa pascolare un campo, o una vigna; e se manda nel campo altrui il suo bestiame, il quale vi pasturi dentro, soddisfaccia il danno col meglio del suo campo, e col meglio della sua vigna.Quando un fuoco uscirà fuori, e incontrerà delle spine, onde sia consumato grano in bica, o biade, o campo, del tutto soddisfaccia il danno colui che avrà acceso il fuoco.

Quando alcuno avrà dato al suo prossimo danari, o vasellamenti, a guardare, e quelli saranno rubati dalla casa di colui, se il ladro è trovato, restituiscali al doppio.Se il ladro non si trova, facciasi comparire il padron della casa davanti a’ rettori, per giurare s’egli non ha punto messa la mano sopra la roba del suo prossimo.In ogni causa di misfatto intorno a bue, asino, pecora, capra, vestimento, o a qualunque altra cosa perduta, della quale uno dica: Questa è dessa; venga la causa d’amendue le parti davanti a’ rettori; e colui che i rettori avranno condannato, paghi il doppio al suo prossimo.Quando alcuno avrà dato al suo prossimo, asino, o bue, o pecora, o qualunque altra bestia, a guardare, ed ella muore, o le si fiacca alcun membro, o è rapita, senza che alcuno l’abbia veduto,il giuramento del Signore intervenga fra le due parti, per saper se colui non ha punto messa la mano sopra il bene del suo prossimo; e accetti il padron della bestia quel giuramento, e non sia l’altro obbligato a pagamento.Ma se pur quella bestia gli è stata rubata d’appresso, facciane soddisfazione al padron di essa.Se pur quella bestia è stata lacerata dalle fiere, portila per testimonianza, e non sia obbligato a pagar la bestia.E quando alcuno avrà presa in prestanza una bestia dal suo prossimo, e le si fiaccherà alcun membro, o morrà, e il padrone di essa non sarà presente, del tutto colui paghila.Ma se il padrone è stato presente, non sia colui obbligato a pagarla; se la bestia è stata tolta a vettura, ell’è venuta per lo prezzo della sua vettura.

E quando alcuno avrà sedotta una vergine, la qual non sia sposata, e sarà giaciuto con lei, del tutto dotila, e prendalasi per moglie.Se pure il padre di essa del tutto ricusa di dargliela, paghi danari, secondo la dote delle vergini.Non lasciar vivere la donna maliosa.Chiunque si congiungerà con una bestia, del tutto sia fatto morire.Chi sacrificherà ad altri dii, fuor che al Signore solo, sia sterminato come anatema.Non far violenza al forestiere, e non opprimerlo; conciossiachè voi siate stati forestieri nel paese di Egitto.Non affliggete alcuna vedova nè orfano.Guardati d’affliggerlo in alcuna maniera, perciocchè, se egli grida a me, io del tutto esaudirò il suo grido.E l’ira mia si accenderà, ed io vi ucciderò con la spada: e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figliuoli orfani.

Quando tu presterai danari al mio popolo, al povero ch’è appresso a te, non procedere inverso lui a guisa di usuraio: non imponetegli usura.Se pur tu togli in pegno il vestimento del tuo prossimo, rendiglielo infra il tramontar del sole.Perciocchè quello solo è la sua copritura, ed è il suo vestire per coprir la sua pelle; in che giacerebbe egli? se dunque egli avviene che egli gridi a me, io l’esaudirò; perciocchè io son pietoso.Non dir male de’ rettori; e non maledir colui ch’è principe nel tuo popolo.Non indugiare il pagar le primizie della tua vendemmia, nè del gocciolar de’ tuoi olii; dammi il primogenito dei tuoi figliuoli.Fa’ il simigliante del tuo bue, e della tua pecora, e capra; stia il primo portato di esse sette giorni appresso la madre sua, e all’ottavo giorno dammelo.E siatemi uomini santi; e non mangiate carne lacerata dalle fiere per li campi; gittatela a’ cani.

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